La possibilità di demolire e ricostruire un immobile è riconosciuta dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), nello specifico trattata nell’art. 3:
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. […] Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonche’ quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Le cause per realizzare questa tipologia d’intervento possono essere molteplici, ma sono tutte racchiuse sotto il desiderio di rimediare ad un’obsolescenza (strutturale, energetica, architettonica).
Nonostante il Testo Unico fissi il vincolo della “stessa volumetria”, la Sentenza appena depositata (1763/2015) del Consiglio di Stato, ribadisce come sia necessario il rispetto non solo della volumetria, ma anche della sagoma dell’edificio demolito.
In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia
Sebbene la sentenza sembri trattare il caso di edificazione in zona con vincolo paesaggistico, il Consiglio di Stato sembra rimarcare la differenza tra ristrutturazione (demolizione e fedele ricostruzione) e nuova costruzione, rendendo più chiaro come il rispetto della sagoma paia essere condizione vincolante quanto il rispetto della volumetria.